Statuto della Società internazionale di Studi francescani

(approvazione 15 ottobre 2020)

Da Redazione, 21/09/2021


Allegato "A" al n.333/261 di repertorio

STATUTO

Art. 1

(Denominazione e sede)

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti  del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Il Codice del Terzo Settore, per brevità CTS) è costituita l’Associazione  denominata "Società Internazionale di Studi Francescani Associazione di Promozione Sociale", per brevità "Società Internazionale di Studi Francescani APS" (d’ora innanzi la "Società"), che continua le finalità dell’omonima istituzione fondata in Assisi nel 1902 da Paul Sabatier, costituita il 5 febbraio 1984, con personalità giuridica già riconosciuta dal Ministero Per I Beni Culturali e Ambientali con decreto ministeriale del 29 gennaio 1998.

La Società ha sede legale in Assisi.

Art. 2

(Statuto)

La Società è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3

(Finalità e attività)

La Società non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere e agevolare gli studi francescani, chiamandovi a collaborare studiosi di ogni nazione, cultori della materia e chi ne condivida le finalità.

La Società svolge le proprie attività con riferimento all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, lettere D, G, I e K e successive modifiche e integrazioni.

La Società:

  1. a) offre agli studiosi indicazioni e consigli, ponendo a loro disposizione anche la propria biblioteca per la ricerca scientifica;
  2. b) indice convegni e incontri di studio e organizza corsi di formazione su temi francescani;
  3. c) cura rapporti di collaborazione scientifica con ogni altro ente e centro di studi francescani e partecipa a celebrazioni francescane ove queste si svolgano;
  4. d) cura una rivista di studi francescani a carattere periodico, la pubblicazione degli Atti dei propri Convegni e Incontri di studio e di monografie; organizza mostre, formazione culturale, divulgazione scientifica; promuove la conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di interesse francescano; assegna borse di studio a studiosi e giovani ricercatori.

Art. 4

(Soci. Ammissione, Diritti e Doveri)

La Società è costituita da Soci onorari e da Soci ordinari. Possono essere eletti Soci onorari quanti abbiano dato manifestazioni concrete di interessamento o di aiuto agli studi francescani o alla Società, agevolandone il perseguimento dei fini.

Possono essere eletti Soci ordinari gli studiosi di francescanesimo, i cultori della materia e chi condivida la finalità della Società. Ha diritto di conseguire la qualifica di Socio ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di impegnarsi a condividere le finalità della Società e di impegnarsi – in caso di ammissione -  a osservare lo statuto della Società e il Regolamento della stessa.

La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente che, di intesa con il Consiglio Direttivo, l'accoglie o la respinge entro 60 giorni per sottoporla poi alla ratifica nella assemblea ordinaria utile.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la domanda si intende accettata. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Consiglio direttivo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualifica di socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della domanda. Con l'ammissione nella Società ogni Socio accetta tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento. Saranno esclusi dalla Società tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio della stessa o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi.

Il Socio può recedere dalla Società con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

Il Socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della Società.

Il Socio decade dalla qualifica di associato in caso di morosità protratta per almeno tre anni.

Art. 5

(Organi sociali)

Sono organi della Società:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;

5)   il Segretario.

6) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’assemblea)

7) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’assemblea).

Art. 6

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria, convocata con le indicazioni necessarie, è costituita dai Soci onorari e dai Soci ordinari. I Soci sono convocati mediante comunicazione a mezzo posta, fax, posta elettronica; con sistemi comunque idonei a verificare l’avvenuta conoscenza da parte del socio, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea. L’Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente, oppure a richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo, oppure da almeno un quinto dei Soci. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e in regola con il versamento delle quote sociali. Qualora sia previsto nella convocazione, alla riunione è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza  o per via telematica e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti.

L' Assemblea ordinaria:

  1. a) approva il bilancio di esercizio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  2. b) approva il programma dell'attività sociale predisposto dal Consiglio direttivo, determina gli indirizzi generali e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
  3. c) elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo, ove esistente, con voto limitato a sette nominativi per ogni elettore;
  4. d) delibera l'ammontare delle quote sociali annuali ed eventuali contributi straordinari;
  5. e) coopta i nuovi soci;
  6. f) approva l’eventuale regolamento interno e relative modifiche.
  7. g) delibera su ogni altro argomento dell’ordine del giorno.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta dei Soci, e, in seconda, con i Soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, sia in prima, sia in seconda convocazione.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può avere la delega scritta di rappresentare non più di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente  o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Socio individuato in sede di Assemblea.

Art. 7

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è costituita dai Soci onorari e ordinari.

È convocata dal Presidente, oppure a richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo, oppure da almeno un quinto dei Soci. Qualora sia previsto nella convocazione, alla riunione è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza o per via telematica e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti.

Hanno diritto di partecipare all' Assemblea straordinaria con diritto di voto i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e in regola con il pagamento delle quote sociali.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Socio individuato in sede di Assemblea.

L'Assemblea straordinaria ha competenze sulle seguenti materie:

  1. a) modifiche dello Statuto;
  2. b) scioglimento della Società;

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci e, in seconda, con la presenza in proprio o per delega di  tanti soci pari ad almeno 1/4. Ogni Socio ha diritto a un voto e può avere la delega scritta per rappresentare non più di tre Soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sia in prima, sia in seconda convocazione.

Art. 8

(Consiglio direttivo. Convocazione, funzionamento, voto, competenze)

Il Consiglio direttivo è composto da undici membri, di cui dieci eletti dall'Assemblea e uno di diritto (un rappresentante del Comune di Assisi). In caso di dimissione o di decesso di un consigliere, si provvederà alla sua sostituzione col primo dei non eletti dall'Assemblea e la sua nomina durerà per lo stesso periodo degli altri membri in carica all'atto della nomina. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora sia previsto nella convocazione, alla riunione è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza o per via telematica e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti.

Il Consiglio viene convocato per la prima volta dal consigliere più anziano.

Il Consiglio ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio direttivo è responsabile dell'attività scientifica e di quella amministrativa della Società.

Al Consiglio direttivo compete in particolare:

  1. a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
  2. b) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento della Società;
  3. c) di proporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio;
  4. d) di proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle annuali e di eventuali contributi straordinari dovuti dai Soci;
  5. e) di deliberare sull'adesione della Società a organizzazioni internazionali e sulla designazione dei delegati della Società;
  6. f) di proporre all'Assemblea la cooptazione, decadenza e l'esclusione dei Soci;
  7. g) di predisporre per l'Assemblea l’eventuale regolamento interno e le successive modifiche;
  8. h) di predisporre per l'Assemblea le modifiche di Statuto.

Il Consiglio direttivo può demandare, ad uno o più Consiglieri o Soci, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio e la soluzione di determinati problemi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure a richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 Art. 9

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, rimane in carica tre anni e può essere confermato; ha la rappresentanza legale della Società e può compiere gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare sia immobiliare in nome e per conto della Società in attuazione delle delibere del Consiglio direttivo e in consonanza con le direttive generali indicate dall'Assemblea.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, sopraintende alle attività della Società e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Presidente in casi di urgenza e necessità può prendere tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, che verranno sottoposte per la ratifica alla riunione immediatamente successiva alle deliberazioni prese.

Art. 10

(Il Vicepresidente)

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, rimane in carica tre anni e può essere confermato. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

 Art. 11

(Il Segretario)

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, rimane in carica tre anni e può essere confermato; provvede, sotto la vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Società, cura gli affari di ordinaria amministrazione, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio che controfirma con il Presidente; inoltre tiene il registro dei Soci.

Egli è il tesoriere della Società, provvede all'amministrazione dei fondi e del patrimonio sociale, in attuazione delle delibere del Consiglio direttivo e sotto la vigilanza del Presidente. Egli redige il bilancio di esercizio, che verrà presentato dal Consiglio direttivo in Assemblea.

Nell'ambito dei poteri delegati dal Presidente, in casi di necessità e urgenza, al Segretario è conferita la firma sociale e la rappresentanza della Società.

 Art. 12

(Organo di controllo e funzione di revisione legale dei conti)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, o volontariamente dall’assemblea.

L’organo di controllo:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge ed alla normativa vigente.

L’Organo di controllo, al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 117 del 2017, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

(Libri sociali)

La Società ha l’obbligo di tenere i seguenti libri:

  1. a) il libro dei Soci;
  2. b) il libro delle Assemblee;
  3. c) il libro del Consiglio direttivo;
  4. d) il libro dell’Organo di controllo, ove esistente

Art. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio è costituito:

  1. a) da un deposito titoli di euro 50.000 (cinquantamila);
  2. b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Società e in particolare dalla Biblioteca di studi francescani;
  3. c) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche ed Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio.

Art. 15

(Risorse economiche)

Per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività la Società trae risorse economiche da:

  1. a) quote sociali, eventuali contributi straordinari e oblazioni da parte dei Soci;
  2. b) sovvenzioni e contributi elargiti da singoli e da Enti pubblici e privati;
  3. c) proventi delle iniziative promosse dalla Società;
  4. d) rendite del patrimonio;
  5. e) attività di raccolta fondi;
  6. f) donazioni e lasciti testamentari;
  7. g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Le quote sociali ed i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa morte.

Art. 16

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio coincide con l’anno sociale.

Il Consiglio direttivo propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere redatto e sottoposto ad approvazione all’assemblea dei soci, il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

 È esclusa sotto qualsiasi forma la ripartizione di eventuale attivo tra i Soci. Eventuali eccedenze di bilancio saranno destinate ad incrementare il patrimonio.

 Art. 17

(Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società il patrimonio sarà devoluto a uno o più enti che perseguano uno scopo istituzionale analogo a quello della Società.

 Art. 18

(Rinvio)

La Società è retta dalle norme contenute nel presente Statuto e da un eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art.19

 (Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, di cui al precedente articolo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art.20 

(Norme transitorie)

Gli organi sociali in carica al momento della modifica dello Statuto permangono tali sino alla scadenza naturale del loro mandato.

Assisi, 15 ottobre 2020

firmato:

GRADO GIOVANNI MERLO

GIULIA PETTINACCI

 

(copia dell'atto originale presso l'Archivio SISF)