
Statuto del Centro Interuniversitario di Studi Francescani
Università degli Studi di Perugia, Chieti, L'Aquila, Macerata,
Milano, Napoli "Federico II", Padova, Roma Tre, Verona
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Art. 1 Il Centro Interuniversitario di Studi Francescani ha per scopo la promozione degli studi di storia religiosa ed ecclesiastica negli ultimi secoli del medio evo ed agli inizi dell’età moderna, con particolare riguardo alla storia di Francesco di Assisi e degli ordini francescani, inquadrati nel contesto dei movimenti e degli Ordini religiosi del tempo. A tal fine cura in modo particolare:
Il Centro ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia e svolgerà la sua attività secondo le norme di gestione amministrativo-contabili previste dall'art. 44 dello Statuto, dall'art. 13 del Regolamento e dalle deliberazioni applicative emanate dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Perugia. E' possibile lo spostamento della sede amministrativa anche in altra sede consorziata e la nomina di un Direttore appartenente anche ad altra sede universitaria consorziata.
Art. 2 Aderiscono al Centro Interuniversitario: Università di Perugia (Dipartimento di Scienze Storiche; Dipartimento di Studi Paleocristiani, Tardo-Antichi e Medievali Università di Chieti (Dipartimento di Studi medievali e moderni) Università de L'Aquila (Dipartimento di Storia e metodologie comparate) Università di Milano (Dipartimento di Scienze della Storia e della documentazione storica) Università di Napoli - Federico II (Dipartimento di Discipline storiche) Università di Padova (Dipartimento di Storia) Università di Verona (Dipartimento di Discipline storiche, artistiche e geografiche)
Art. 3 Il Centro, per le sue peculiari necessità, ha sede di funzionamento e di rappresentanza in Assisi. I Dipartimenti afferenti sono individuati dal Consiglio su proposta delle rispettive università (o su proposta dei Dipartimenti delle Università afferenti). Nel caso le sue attività lo richiedano, il Centro può ulteriormente articolarsi in Sezioni costituite presso le singole Università aderenti.
Art. 4 Sono organi del Centro:
Nelle ipotesi previste dall'art. 1 comma 4 l'Università nomina un responsabile di Ateneo
Art. 5 Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle Università aderenti, nominati dal Rettore su proposta dei Dipartimenti interessati. Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Direttore che lo presiede. Può essere inoltre convocato su motivata richiesta di almeno 1/4 dei componenti. Il Consiglio è valido, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei convocati. In seconda convocazione è sufficiente l’intervento di 1/4 dei componenti. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo, su loro richiesta o su convocazione del Direttore, i rappresentanti degli Organismi di cui all'art. 8.
Art. 6 Il Direttore scientifico:
Il Direttore scientifico può essere coadiuvato da un Segretario, membro del Consiglio o ad esso esterno, scelto dopo aver sentito il parere del Consiglio. Il Responsabile d'Ateneo:
Art. 7 Le Sezioni costituite svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità alle indicazioni del Consiglio. Esse possono inoltre assumere ulteriori iniziative di carattere locale o speciale, che saranno preventivamente sottoposte al Consiglio per la verifica di conformità ai fini istituzionali del Centro e di compatibilità con lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente. Alle Sezioni costituite è preposto un Coordinatore, che cura lo svolgimento dell’attività nell’ambito dei programmi e delle direttive degli Organi del Centro e dispone dei fondi messi a disposizione delle Sezioni. La rappresentanza è conferita al coordinatore di sezione. Le iniziative approvate sono inserite nei programmi di attività e sono considerate a tutti gli effetti attività proprie del Centro. I finanziamenti ottenuti e finalizzati alle iniziative proprie delle sezioni sono di norma messi a disposizione direttamente dalla sezione interessata; delle relative somme dispone il Coordinatore della Sezione costituita. In caso di comprovata impossibilità di funzionamento di singole Sezioni costituite, il Consiglio può deliberare la chiusura delle sezioni. In tal caso il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 8 Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità di cui all’art. 1. Art. 9 Le Università aderenti, nei limiti dei mezzi a loro disposizione, potranno:
Art. 10 Il Centro può stipulare contratti di lavoro autonomo per prestazioni occasionali o per collaborazioni coordinate e continuative nei limiti della normativa vigente. Art. 11 L’attività del Centro, oltre che dall’eventuale contributo delle Università aderenti, può essere finanziata attraverso fondi erogati dal M.U.R., dal C.N.R. e da altri Enti pubblici e privati, anche nell’ambito di programmi di ricerca cofinanziati.
NORME TRANSITORIE
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